Azione Antibatterica
Analisi Iproma (Spanish)
Challenge Test Staphylococcus (IT)
Inattivazione E. Coli
Inattivazione Vibrio Cholera
Istituto Valenciano
Assenza di Clorati e Cloriti
Disinfezione Acqua Potabile con ANK e verifica sottoprodotti (D)
Report Lab. Driemaster (German)
Rapporto Tossicità Anolyte (Tallin, English)
Azione su E.Coli e Pseudomonas (D)
Abbattimento Mercurio in acqua di pozzo (trial)
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GMI- Test Disinfezione Granaglie (I)
Test Legionella (D)
Efficacia nell'eliminazione di biofilm (USA)
Effetti dell'ANK sulla corrosione (DK)
Efficacia Anolyte Neutro in bovine da latte (E)
Decontaminazione di Funghi formanti Aflatossine ed Eliminazione della mutagenicità di Aflatossine con soluzione di NaCl elettrolizzata anodica. (Japan, in inglese)
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Comprendere Il BPR
Il Regolamento sui biocidi (BPR, Regolamento (UE) 528/2012) riguarda l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi, che vengono utilizzati per proteggere l'uomo, gli animali, i materiali o gli articoli da organismi nocivi come parassiti o batteri, mediante l'azione dei principi attivi contenuti nel biocida. Questo regolamento mira a migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi nell'UE, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione per l'uomo e l'ambiente.
Il testo è stato adottato il 22 maggio 2012 ed è applicabile dal 1° settembre 2013, con un periodo di transizione per alcune disposizioni. Abrogherà la direttiva sui biocidi (direttiva 98/08/ CE).
Tutti i biocidi richiedono un'autorizzazione prima di poter essere immessi sul mercato e i principi attivi contenuti in tale biocida devono essere preventivamente approvati. Vi sono, tuttavia, alcune eccezioni a questo principio. Ad esempio, i biocidi contenenti sostanze attive nel programma di revisione possono essere messi a disposizione sul mercato e utilizzati (soggetti alle leggi nazionali) in attesa della decisione finale sull'approvazione del principio attivo (e fino a 3 anni dopo). Anche i prodotti contenenti nuove sostanze attive ancora in corso di valutazione possono essere ammessi sul mercato previa concessione di un'autorizzazione provvisoria.
Il BPR mira ad armonizzare il mercato a livello di Unione; semplificare l'approvazione dei principi attivi e l'autorizzazione dei biocidi; e introdurre scadenze per le valutazioni, la formazione delle opinioni e il processo decisionale degli Stati membri. Promuove inoltre la riduzione dei test sugli animali introducendo obblighi di condivisione dei dati obbligatori e incoraggiando l'uso di metodi di sperimentazione alternativi.
Come nella precedente direttiva, l'approvazione dei principi attivi avviene a livello di Unione e la successiva autorizzazione dei biocidi a livello di Stato membro. Questa autorizzazione può essere estesa ad altri Stati membri mediante mutuo riconoscimento. Tuttavia, il nuovo regolamento offre anche ai richiedenti la possibilità di un nuovo tipo di autorizzazione a livello di Unione (autorizzazione dell'Unione).
Acqua Attiva è stata ammessa quale fornitore di sostanza e prodotto all'elenco delle sostanze biocide, art. 95 del BPR.
Il principio attivo è "Cloro Attivo rilasciato da Acido ipocloroso".
Benefici per i clienti e rispondenza alla Direttiva
Cliente finale:
Se si utilizza il liquido direttamente dal generatore ECA nella propria applicazione e la produzione è elencata nell'articolo 95, si è conformi all'articolo 95.
Se si utilizza il liquido direttamente dal generatore ECA nella propria applicazione e il produttore del precursore (cloruro di sodio) utilizzato nella produzione del liquido disinfettante è elencato nell'articolo 95, si è conformi all'articolo 95.
Produttore/distributore di liquidi:
Se produci il liquido disinfettante con un nome / marca diverso dal produttore ECA e lo vendi sul mercato, devi essere elencato ai sensi dell'articolo 95.